CAMERA.IT 28-03-2022

Sezione: WEB
Resoconti delle Giunte e Commissioni

La seduta comincia alle 14.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE . Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la web-tv della Camera dei deputati.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti
dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (ONDIF).
PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca l'audizione del professor Claudio Cecchella, Presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, che ringraziamo per la sua presenza e anche per la disponibilità ad intervenire presso la Commissione nonostante il brevissimo preavviso.
L'audizione del professor Cecchella si colloca nell'ambito di un filone, che avviamo oggi, di riflessione sull'adeguatezza del quadro normativo relativo all'affidamento dei minori, anche in relazione alle riforme introdotte con la legge 206/2021. Nelle prossime settimane torneremo su questi temi con ulteriori contributi di associazioni professionali, strutture di ricerca, esperti della materia. Ricordo a tale proposito che la legge istitutiva della Commissione (legge 107/2020) assegna, tra l'altro, alla Commissione (articolo 3, comma 1), insieme al compito di verificare le modalità operative ed i provvedimenti dei tribunali, anche il compito più generale di valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e Pag. 3rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale.
In questo ambito è inevitabile per la Commissione porsi il problema di un confronto con le previsioni della legge 26 novembre 2021, n. 206 (riforma processo civile), che comporta importanti innovazioni, sia nella composizione dei Tribunali, sia nella definizione di procedimenti radicalmente diversi da quelli in essere. Dal punto di vista della Commissione il tema è capire, in una logica per forza di cose predittiva, se queste innovazioni normative contribuiscano in tutto o in parte a rimuovere i problemi che sono alla base dell'inchiesta parlamentare e che purtroppo abbiamo riscontrato nella casistica dei casi di cui ci siamo occupati. Cito, tra gli altri, una generale lentezza a gestire le situazioni di rischio per i minori, talora compensata da un utilizzo a geometria variabile delle previsioni dell'art. 403 del Codice civile; una forte dipendenza da valutazioni più o meno fondate dei Servizi sociali o di figure non togate; un problema di ascolto dei minori e delle famiglie, spesso non risolto dalla figura del curatore. Al fondo sembra esserci una concezione peculiare del ruolo dei tribunali per i minorenni, ruolo che è stato sintetizzato da un operatore come quello di un «pronto soccorso per i minori traumatizzati nell'anima», con un'espressione molto evocativa ma non molto chiara.
La Commissione ha seguito il dibattito sulla riforma, che possiamo in qualche modo dare per acquisito. Mi limito qui a ricordare che essa è stata generalmente ben accolta in sede scientifica e da parte delle associazioni forensi. Da ultimo è giunta anche, il 9 marzo, una valutazione positiva da parte del Comitato dei ministri che sovraintende all'esecuzione dei giudiziPag. 4 della Corte europea dei diritti dell'uomo. Non sono mancate critiche e riserve, soprattutto da parte delle associazioni dei magistrati per i minorenni, in particolare rispetto al superamento della figura ibrida del giudice onorario laico.
Su queste tematiche sarà di particolare interesse avere una valutazione del professor Cecchella, al quale lascio la parola, riservandomi di formulare al termine eventuali quesiti.
CLAUDIO CECCHELLA , presidente dell'ONDIF. La ringrazio e ringrazio la Commissione di aver pensato a me nella veste sia di professore universitario, perché insegno diritto processuale civile che vive al suo interno la materia del processo familiare minorile, sia di presidente dell'associazione ONDIF (Osservatorio sul diritto nazionale sul diritto di famiglia) che raccoglie 2.600 avvocati iscritti in tutta Italia e anche per un incarico che ho ricevuto da lions club International distrettuale di delegato proprio sul tema dell'affido. Il 29 aprile avremo una conferenza su questo tema presso il Senato, e anche questo è un incarico che mi coinvolge molto in questa materia.
Dico subito che ho avuto altre occasioni di intervenire su questi temi sempre con un occhio critico rispetto all'assetto normativo che andavo commentando, però a questo punto devo dire – la presidente mi ha anticipato nella sua introduzione – che la legge 206 del 2021, la legge delega che incarica il Governo a una riforma epocale della materia familiare minorile sotto il profilo processuale e sotto il profilo ordinamentale, mi pare vada proprio nella direzione che da sempre l'avvocatura e gli studiosi del processo civile hanno auspicato. Credo che molti dei problemi per cui è sorta ed è stata costituita la Commissione troveranno sicuramente soluzione a seguito dell'attuazione di questa delega e dei decreti legislativi che saranno poi successivamente emanati dal Governo.Pag. 5
Mi riferisco in modo particolare a un assetto normativo che, volere o non volere, risale agli anni del ventennio fascista. La legge istitutiva del giudice e del tribunale per i minorenni è del 1934, mentre la normativa processuale prevalentemente ereditata e tuttora applicabile era inserita nel codice di procedura civile del 1940 e nel codice civile del 1942. L'assetto processuale è rimasto più o meno inalterato sino ad oggi, nonostante l'evoluzione della legislazione sostanziale sui diritti e in modo particolare il riconoscimento dei diritti a persone fragili e alle relazioni familiari – mi riferisco non solo al minore, ma anche al coniuge debole all'interno delle relazioni familiari – impongano il riconoscimento di mezzi di tutela giurisdizionale che non possono essere quelli ereditati da quella lontana epoca.
Quali sono i difetti maggiori di quell'assetto e quali sono le ragioni per cui quell'assetto ha creato purtroppo fenomeni che sono un po' venuti su tutte le pagine dei quotidiani e che hanno dato luogo a procedimenti penali, per i quali credo che sia stata costituita proprio questa Commissione? La ragione sta nella scelta della tipologia di giudice che è all'interno di queste norme ancora applicabili, ovvero il tribunale per i minorenni che è composto in una maniera anomala con quattro giudici nel collegio, il che rende anche difficile la formazione di maggioranza, di cui due sono giudici togati e due sono giudici onorari o laici che per lo più sono appartenenti a formazioni non giuridiche di carattere psicologico, di scienza psicologica o medica-psichiatrica e similari. Con questo non voglio dire che il ruolo della scienza psicologica e della psichiatria non sia centrale all'interno di queste controversie, però discuto semplicemente la composizione di un organo paritetico, in cui neppure il giudice togato può prevalere sull'altro, che a mio parere forse è all'origine di alcune gravi disfunzioni applicative che purtroppo sono state verificate in modo particolare.Pag. 6
Qual è il vulnus vero di questo sistema? È che all'interno della Camera di consiglio dove vengono assunte le decisioni, ci sono due componenti senza preparazione giuridica, le quali in realtà fanno una consulenza tecnica ed esprimono al collegio punto di vista extragiuridico legato a scienze, che è un punto di vista che deve essere tenuto presente ai fini della decisione, ma senza che ci sia il contraddittorio dei consulenti di parte e degli avvocati che difendono le parti. In poche parole nella Camera di consiglio si esprime attualmente un consulente tecnico senza che i risultati della sua valutazione siano sottoposti al contraddittorio delle parti, alla valutazione degli avvocati e dei consulenti di parte in modo particolare. Credo che questo sia uno degli aspetti assolutamente centrali che deve essere superato e che sarà certamente superato, come dirò tra breve, dalla legge delega.
In realtà l'esperienza parallela del tribunale ordinario, dove il collegio è composto da tre giudici e sono tutti i giudici togati o giudici esperti in materia giuridica, il ruolo dell'ausiliario conoscitore della materia psicologica, medica e psichiatrica è un ruolo di consulente tecnico che viene sottoposto regolarmente al contraddittorio delle parti prima di esprimersi con un iter oggetto di una recente disciplina, in cui il contraddittorio è particolarmente salvato. Io credo che questa sia una delle matrici del fenomeno della disfunzione di risultati di alcune decisioni che vengono assunte da questi organi.
Secondo me c'è un ulteriore aspetto che dobbiamo esaminare e che anch'esso è oggetto di disciplina nella legge delega, come dirò tra breve, ovvero la mancanza all'interno di questi procedimenti di regole stabilite dalla legge. In poche parole il rito che si celebra innanzi al tribunale per i minorenni e in larga parte anche innanzi al tribunale ordinario è un rito che noi chiamiamo «camerale», tipico della volontaria giurisdizione,Pag. 7 che è un rito privo di regole e con poche disposizioni del codice di procedura civile. Infatti sono tre fondamentalmente gli articoli – 737, 738 e 739 – che regolano questa materia.
Noi sappiamo che la Costituzione vuole che il processo sia regolato dalla legge, lo dice l'articolo 111, ma non è possibile che una materia così delicata, in cui l'oggetto del giudizio sono diritti di persone fragili i diritti per lo più indisponibili, sia sottoposta alle regole processuali di un processo privo di una precostituzione di norme da parte della legge e lasciata un po' in balia al giudice, il che non mi preoccupa se il giudice è un giudice togato che è sempre stato rispettoso delle regole del giusto processo, delle garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, ma mi preoccupa un po' quando il giudice dinanzi al quale si svolge il processo, spesso delegato dal tribunale, è il giudice laico, il giudice onorario, il giudice che non è esperto di materie giuridiche. Anche questo è un tema molto delicato che forse è all'origine di tante disfunzioni.
Il terzo aspetto che a mio parere merita attenzione sull'assetto attuale che sarà presto superato è la mancanza del riconoscimento di un rappresentante del minore all'interno del processo. Sinora, pur essendoci dei riferimenti normativi come la legge sull'adozione, la legge sulla responsabilità territoriale o l'ultima riforma del 2001 delle norme del codice civile sulla responsabilità genitoriale, dove pure il legislatore prevede che il minore sia rappresentato tecnicamente da un avvocato, in realtà la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la soluzione dovesse trovarsi nella nomina di un curatore del minore, ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile, solo nei casi di conflitto di interessi con il genitore, perché il genitore, come sappiamo, svolge una funzione di rappresentanza del minore fuori dal processo e all'interno del processo. La Cassazione ha sempre nominato il curatore del minore solo ed esclusivamente Pag. 8quando vi fosse un concreto conflitto di interessi con i genitori, quindi casi non così diffusamente frequenti.
Credo che anche la mancanza di una voce di un rappresentante del minore all'interno di questi episodi processuali è certamente uno dei vulnus dell'attuale sistema che la legge delega sicuramente cercherà di superare.
Infine, il quarto aspetto in questa visione critica dell'assetto attuale è certamente l'articolo 403 che lei, presidente, ha menzionato poco fa. Le misure di natura amministrativa, che vengono prese quando il minore ha seri pericoli per la propria incolumità fisica, ma anche per il proprio equilibrio psicologico nel vivere in un certo contesto familiare, prese normalmente su stimolo di servizi sociali da autorità di pubblica sicurezza e da pubbliche amministrazioni non erano e non erano tutt'oggi sottoposti a un vero controllo in sede giurisdizionale da parte di un giudice. Questi provvedimenti così di impeto presi in sede amministrativa sullo stimolo di realtà che non sono quelle giurisdizionali o che non hanno le garanzie della terzietà e dell'imparzialità della giurisdizione a mio parere sono anch'esse ragione di alcune disfunzioni concrete e di alcune problematiche nei giudizi che sono stati concretamente rese.
Questi sono i quattro aspetti secondo me più problematici: la composizione del tribunale che deve decidere, la mancanza di regole nel processo che davanti a questo tribunale si celebra, la mancanza di un vero rappresentante anche tecnico o un avvocato, se necessario, del minore all'interno del processo e poi queste misure di allontanamento del minore dal proprio contesto familiare qualche volta assolutamente necessarie e anche urgenti da adottare immediatamente senza l'immediata consultazione di un giudice che però devono essere sottoposte a un controllo giudiziale.Pag. 9
In questo quadro che ho cercato un po' di riferire, la legge delega a mio parere costituisce sicuramente una importante soluzione ai problemi che si sono presentati, perché la legge delega fa delle scelte molto precise che attualmente sono oggetto di elaborazione da parte delle Commissioni di cui mi onoro di far parte. Questi principi direttivi della legge delega a mio parere vanno proprio a risolvere molti dei problemi che ho sollevato.
Il primo è quello del giudice. A questo punto non abbiamo più una ripartizione tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, ma abbiamo un unico giudice che prende il nome di tribunale per le persone, per i minorenni e per le relazioni familiari, che ha un'articolazione anche di prossimità, circondariale e coincidente con il circondario del tribunale, e una articolazione collegiale di carattere distrettuale, più o meno corrispondente, tanto per fare un esempio, all'ambito della regione. In questa duplice articolazione il tribunale, che sarà competente per queste materie, giudica con giudici solo togati, cioè giudici che sono esperti di diritto, laureati in giurisprudenza, che hanno superato il concorso in magistratura, ma anche giudici che hanno svolto una preparazione specifica nell'ambito della materia familiare minorile, consapevoli di nozioni che non sono soltanto quelle giuridiche, ma sono molte di rilievo extragiuridiche. Sarà, quindi, un giudice specializzato. Questa è la grande novità di questa nuova struttura del processo.
Io credo che laddove l'apporto della scienza psicologica, della scienza medica, della psichiatria e di tutte le scienze affini entri in una consulenza tecnica, a cui certamente il giudice del nuovo tribunale dovrà ricorrere eventualmente, che segue le regole della consulenza tecnica del processo civile – quindi il contraddittorio delle parti e il dialogo tra il consulente e i Pag. 10consulenti di parte con tutte le garanzie di un controllo nella dialettica che si svolge all'interno del processo davanti agli occhi del giudice togato – credo che questo potrà dare risultati senza dubbio migliori rispetto a quelli che, invece, sono quelli di un esperto che è dentro alla Camera di consiglio e non è sottoposto a contraddittorio di nessuno. Credo che la scelta ordinamentale della legge 206 del 2021 sia un risultato veramente molto importante.
Il secondo aspetto importantissimo – qui si dovrebbe parlare troppo, ma cerco di essere molto sintetico – è la scelta di un processo scritto, regolato interamente della legge e aperto tutte le garanzie necessarie e fondamentali sotto questo aspetto del diritto di difesa dei genitori, ma anche del minore, del diritto al contraddittorio che ho più volte ricordato, di provvedimenti veramente motivati sindacabili e controllati in sede di impugnazione ed eventualmente anche innanzi alla Corte di cassazione. Questo è il rito unico, il processo unitario che la legge delega suggerisce al legislatore delegato e che costituirà la grande novità del processo in queste materie interamente finalmente regolato dalla legge.
Direi di più: un altro aspetto importante è che alcuni provvedimenti che spesso vengono dati in queste materie di natura anticipatoria, di natura urgente e di natura cautelare vengono in senso generale sottoposti a un reclamo, a un controllo e a un riesame in una seconda istanza con una composizione collegiale, generando attraverso questi meccanismi la prospettiva sempre migliore di una decisione più giusta e che sia particolarmente attenta all'inserimento del minore nella sua famiglia e al diritto pieno del minore ad una genitorialità verso i suoi genitori biologici. Questa è la grande novità della legge delega.Pag. 11
Inoltre, non è una novità della legge delega, quanto già una normativa immediatamente applicabile, poiché sarà applicabile dal 22 giugno di quest'anno – sono le norme non delegate al Governo, ma le norme che la legge 206 già inserisce come legge cogente e immediata, quindi come normative di immediata applicazione – quella che riguarda il curatore del minore. Il curatore del minore non sarà più nominato solo in caso di conflitto di interessi tra il minore e il genitore, ma sarà nominato anche in altri casi obbligatoriamente come, ad esempio, in alcune materie, proprio quelle dove forse qualche problematica di decisione del tribunale per i minorenni si è manifestata, ovvero nelle controversie sulla responsabilità genitoriale da un lato e dall'altro proprio nelle controversie sull'articolo 403 che nascono da quei provvedimenti amministrativi soggetti finalmente a un controllo giurisdizionale pieno.
In queste due tipologie di controversie, dove spesso emerge il problema di allontanare il figlio minore dalla propria famiglia di origine, dove possono nascere queste delicate questioni che stiamo discutendo, il minore sarà rappresentato da un avvocato curatore che assumerà la propria difesa all'interno del processo.
Tuttavia, non è solo questo l'ambito nel quale viene nominato il curatore dalla nuova legge, poiché la nuova legge prevede che la nomina del curatore avvenga anche se è il minore, che ha più di 14 anni, che lo vuole o se il giudice ritiene che i genitori siano inidonei a rappresentare il minore all'interno del processo per una certa elevata conflittualità che li caratterizza spesso in questi ambiti tra di loro.
Come vedete, vi è nella nuova normativa, che non è delegata, ma che entra subito in vigore, il riconoscimento della rappresentanza all'interno del processo di un rappresentante del minore, il quale avrà voce in capitolo, il quale avrà possibilità Pag. 12di dialogare, anzi la norma dice che il rappresentante del processo deve avere un ascolto con il minore in modo da far capire al minore che cos'è quel processo, quali sono le conseguenze per lui di quel processo e quali sono le conseguenze delle dichiarazioni che lui renderà in sede di ascolto davanti al giudice. Si tratta veramente di grandi e importanti novità in cui il minore avrà non solamente nell'ascolto, ma attraverso un suo rappresentante al suo fianco, la possibilità di interloquire e di valutare e anche i propri i suoi interessi nell'ambito del conflitto.
L'ultimo aspetto, con il quale vorrei un po' concludere questo mio intervento per poi eventualmente ascoltare le domande che mi verranno fatte, è proprio quell'articolo 403 che menzionavo prima. L'articolo 403, che presentava così larghi problemi di controllo giurisdizionale di misure di natura amministrativa che venivano prese con l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine per ragioni di protezione del minore da rischi fisici e anche psicologici derivanti dal contesto particolare in cui vive, non era sottoposto a un vero e proprio controllo giurisdizionale. Ora il nuovo articolo 403 – anche questa è una norma che entra subito in vigore il 22 giugno, quindi non è una norma delegata – è sottoposto a un controllo immediato con dei ritmi temporali piuttosto stretti tra di loro, poiché entro 24 ore l'autorità di pubblica sicurezza, l'autorità amministrativa deve trasmettere l'istanza di convalida alla procura, la procura entro le 48 ore successive deve avviare il procedimento innanzi al tribunale, e il tribunale deve convocare immediatamente una udienza entro termini stretti, ed entro termini altrettanti stretti deve prendere una decisione di convalida o di annullamento di revoca del provvedimento che è stato assunto.Pag. 13
Finalmente si tratta sicuramente di un riconoscimento di un pieno controllo in sede giurisdizionale dei provvedimenti di allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine affinché siano garantite quella imparzialità e terzietà di valutazione che solo un giudice, in modo particolare specializzato, come dicevo, è in grado di offrire.
Io credo che anche questo sia uno strumento importante che avrà poi la particolarità di essere introdotto subito, quando ancora la piena riforma che la legge delega propone non è ancora attuata completamente dalla compagine governativa, ma attraverso tutte le garanzie del caso avremo subito un riconoscimento e un controllo giurisdizionale dei provvedimenti di allontanamento del minore dalla sua famiglia.
L'ultima considerazione che vorrei fare riguarda proprio le argomentazioni critiche che taluni, in modo particolare l'Associazione dei magistrati minorili, pongono rispetto alla legge delega. È una critica che io non condivido nella scelta dell'organo del tribunale in una sua composizione rigorosamente togata, in cui la consulenza è lo strumento attraverso cui entra nel processo la scienza psicologica e la scienza medica che certamente hanno un ruolo fondamentale, ma sottoposto al contraddittorio. Credo che questa sia, invece, una scelta sicuramente di grandissima importanza.
Sinceramente non vedo problematiche neanche sul controllo così fissato e sui rigidi termini temporali dei provvedimenti amministrativi di allontanamento dei minori ai sensi dell'articolo 403, perché la norma prevede che, qualora questi termini non vengano osservati e qualora vi sia in qualche modo una inefficacia del provvedimento dovuto al mancato rispetto dei termini, il tribunale ha la possibilità di adottare misure immediate di natura provvisoria. Qualora dovesse esserci un infortunio sul piano dello sviluppo temporale dell'iter procedimentale,Pag. 14 resta sempre la possibilità per il giudice di emettere un provvedimento provvisorio che eventualmente intervenga laddove dovesse essere dichiarato inefficace il provvedimento amministrativo per questioni formali.
Per concludere, come associazione di avvocati, ma anche come docente universitario mi sento di salutare con estrema attenzione e condivisione la grande riforma che pone la legge delega sul piano ordinamentale e sul piano processuale. Tra l'altro ho la buona sorte di essere inserito in una delle commissioni ministeriali della Ministra Cartabia, e la scelta di inserire nelle commissioni ministeriali anche componenti dell'avvocatura e anche dell'università – oltre quelle della magistratura – mi pare una scelta molto buona, quindi cercherò di dare il mio contributo in quel contesto. La scelta di fondo della legge delega è una scelta che viene assolutamente condivisa dal mondo dell'avvocatura e dal mondo scientifico dell'università. Mi fermo qua e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie.
PRESIDENTE . Grazie a lei, professor Cecchella, è stato chiarissimo e sintetico. La ringrazio anche per aver colto lo spirito di questa audizione proprio nel prevedere questo intervento normativo in parte ancora in fieri in relazione a quella che era la normativa precedente, quindi quello su cui di fatto è nata la nostra Commissione parlamentare.
Chiedo ai deputati in presenza o a distanza se ci sono delle domande. Prego, onorevole Ascari.
STEFANIA ASCARI . Grazie mille per il suo contributo. Io voglio rappresentare che in merito alla riforma del sistema affidi io ho depositato insieme alle colleghe D'Orso e Palmisano una proposta di legge nel 2019 che poi si è trasformata in legge delega. Avevamo iniziato un lavoro all'interno della CommissionePag. 15 giustizia, poiché a seguito della mia presentazione sono subentrati altri quattro disegni di legge. Stavamo lavorando al testo base e poi è subentrata la riforma civile che ha preso questo lavoro e l'ha riportato a livello governativo.
Mi sento di evidenziare un aspetto che non ho visto nella riforma e purtroppo, quando non si mette scritto nero su bianco in una norma, spesso non viene applicato. Noi ancora oggi stiamo lavorando per le parti che non sono inserite all'interno della riforma e a quello che non è stato inserito in un testo unitario in Commissione giustizia. A questo punto le chiedo qual è la sua opinione relativamente a quello che noi abbiamo chiamato il «principio di gradualità».
Oggi ci sono situazioni conflittuali in cui si verifica ipotesi di violenza intrafamiliare e si tende a non allontanare chi crea il problema, il genitore maltrattante, ma addirittura si tende ad allontanare il minore dall'intero nucleo familiare. Con questa proposta, invece, si guarda ad allontanare chi aveva il pregiudizio e aiutare l'altro genitore a supportare la famiglia, e in mancanza dei genitori si guarda ai parenti entro il terzo o il quarto grado o agli amici legati al contesto familiare con cui il minore ha legami significativi. Solo se anche questo non è possibile, si va alla famiglia affidataria, alla casa famiglia, alla comunità familiare e alla comunità educativa.
Purtroppo questo principio di gradualità oggi non viene rispettato, perché ci sono casi in cui ci sono anche dei neonati o bambini piccolissimi che vengono portati direttamente in comunità educativa che ovviamente non è proprio la struttura idonea per garantire le esigenze di bambini piccoli e addirittura neonati. Visto che è all'interno del tavolo indicato dalla Ministra, le chiedo se ritiene eventualmente di prendere in considerazione questo principio di gradualità. Grazie.
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CLAUDIO CECCHELLA , presidente dell'ONDIF. Assolutamente, onorevole. Io ritengo che ci sono spunti che nascono dal lavoro che avete fatto in Commissione giustizia al Senato, e devo anche dire che questa è una normativa che è stata anche una normativa parlamentare e non solo una normativa governativa. Infatti, in Commissione giustizia al Senato ci sono stati tanti cambiamenti nel testo originario dell'emendamento governativo.
Volevo dire che questo tema della gradualità è un tema assolutamente centrale. Lei sa perfettamente che la legge delega offre un rilievo al profilo della violenza nell'ambito del processo civile per la prima volta grazie anche a un intervento della senatrice Valente della Commissione sul femminicidio, che poi è stato in qualche modo tradotto in una lettera di un comma dell'articolo unico della legge e vi è qua e là sparso il principio che emerge in più commi della gradualità, ovvero della necessità di scegliere anzitutto la soluzione familiare come soluzione preferibile in caso anche di episodi gravi di violenza rispetto ad altre soluzioni.
Mi sembra che questo ci consenta in sede di articolati – su questo aspetto non abbiamo ancora cominciato a lavorare, poiché ora stiamo lavorando sugli articolati riguardante il processo in senso stretto – di poter in qualche modo tradurre il tutto in norme che pongono questa gradualità sicuramente al centro dell'attenzione, quindi che l'allontanamento del minore non sia la soluzione, ma che lo sia l'allontanamento della persona che eventualmente ha dato luogo a episodi di violenza e che sia preferita come soluzione al problema, oltre all'allontanamento della persona violenta, quella di dar luogo ad una soluzione sempre nel contesto familiare in qualche modo, magari l'altro genitore pure vittima di violenza oppure il contesto familiare vicino al minore.Pag. 17
Questi criteri, che credo saranno sicuramente alla base del disegno di legge a cui lei si riferisce, emergono in qualche modo nella legge delega e sicuramente saranno tenuti presenti al momento in cui andremo a stabilire questi articolati. Ne abbiamo già parlato sia con i magistrati minorili presenti in Commissione sia con i magistrati ordinari, quindi su questo punto ci sarà sicuramente attenzione.
PRESIDENTE . Grazie, professore. C'è la senatrice Binetti da remoto. In attesa che si colleghi, intanto mi permetto di fare alcune domande al professore.
Professore, lei giustamente ha citato la normativa imminente sulla nomina del curatore per il minore. Nelle nostre audizioni, dove effettivamente veniva nominato, questo curatore spesso aveva un ruolo non ottimale per quello che riguardava la tutela del minore. Trattandosi di un avvocato, io le chiedo de iure condendo, se non proprio come spunto, quale preparazione dovrebbe avere questa figura per essere nominata e quali sono le responsabilità in cui può incorrere un curatore inadempiente o che non si presenta, perché purtroppo ci sono capitati anche casi di curatori o quando viene nominato il tutore del minore che non hanno adempiuto al meglio. Io mi fermo qui, e do la parola alla senatrice Binetti.
PAOLA BINETTI . Grazie infinite. Devo dire che la mia domanda risente di un'esperienza di grande disagio per le molteplici interrogazioni presentate al Ministro senza avere ottenuto risposta. Quasi sempre le interrogazioni presentate al Ministro avevano come tema quello dei minori allontanati dalle famiglie per una serie di argomentazioni che erano più in capo ai servizi sociali che non in capo al magistrato competente, come se molto spesso il magistrato assumesse il punto di vista del servizio sociale senza ricavarne tutta la complessità.Pag. 18
Lei ha giustamente fatto riferimento alla necessità di avere magistrati sempre più competenti, ha distinto tra il magistrato togato e il magistrato onorario, laddove il magistrato onorario potrebbe non avere la competenza specifica. Riguardo al ruolo dei servizi sociali, noi abbiamo sperimentato in questi anni che accanto ad alcuni servizi di eccellenza in realtà dove la macchina si inceppa è proprio nella raccolta del dato e nel giudizio che l'assistente sociale dà rispetto al contesto familiare, poiché alcune volte vi sono delle scelte che non è che non sono arbitrarie, ma non c'è quello che lei giustamente chiamava una controvalutazione, cioè una riflessione su quello che può sembrare un ambiente magari disordinato oppure quello che può sembrare un genitore distratto. Sappiamo tutti quanto possa essere difficile anche per un genitore, quando si sente osservato in casa, riuscire ad avere quella semplicità di comportamento che in fondo traduce l'affetto, l'attenzione e l'ansia per il bambino, mentre invece la minaccia è quella che il bambino possa essere sottratto. Questa è la prima domanda.
La seconda domanda è che una volta che il bambino viene dimesso e affidato ai servizi molto spesso le dinamiche tra i due coniugi vengono esternalizzate e non sempre questo ricompone per il bambino quella dimensione che dovrebbe preludere al ritorno a casa possibilmente con i genitori pacificati. Invece, queste sono situazioni che si allargano e si allungano fino ad avere addirittura il capovolgimento, a cui peraltro abbiamo partecipato anche con la norma, quando il genitore affidatario può diventare anche il genitore adottante, quindi quel rapporto con il genitore biologico ormai è totalmente espunto. Queste sono due cose.
Al termine di questo, vi è un'altra domanda, perché l'ultima interrogazione che ho presentato è quella di un papà italiano sposato con una donna ucraina. Questo papà a un certo punto Pag. 19ha una patologia autoimmune che gli rende più difficile anche sbrigare il proprio lavoro professionale. Questa donna porta le bambine minori in Polonia – sto pensando anche alla situazione attuale – dove c'è una sua sorella con l'idea di sottrarle a questo padre. Non sto qui a dirle tutto, perché l'interrogazione è lì depositata, fatto sta però che il tribunale di Lublino, verificate una serie di cose, le riaffida al padre, ma non c'è la possibilità per questo padre di portare... Noi facciamo delle domande e poniamo quesiti che prima di tutto non ricevono risposta, ma soprattutto, anche per quello che potrebbero valere, non fanno chiarezza sulle prassi e sulle procedure. Si ha la sensazione che in realtà non sai chi dovrebbe prendere in considerazione questa cosa. Sono tutti motivi per cui io credo che questi minori non siano sufficientemente e adeguatamente tutelati.
Lei prima faceva riferimento a una sorta di tutore o curatore di questi ragazzi, ma mi chiedo pure che profilo professionale ha, come sarà retribuito, fino a che punto se ne prenderà cura e quanto possiamo strutturalmente fidarci di questo ruolo a tutela dei minori.
La ringrazio. Io faccio la neuropsichiatra infantile, oltre alla senatrice, quindi lei mi avrebbe probabilmente relegato a un ruolo puramente tecnico, ma le assicuro che non è soltanto tecnico, poiché è anche quello di un profondo interesse per i minori. Grazie.
CLAUDIO CECCHELLA , presidente dell'ONDIF. Grazie a lei. Non so se posso rispondere o se la presidente vuole aggiungere qualche altra domanda.
PRESIDENTE . La lascio rispondere a questa domanda e poi se avanza del tempo le chiederei altre due cose, altrimenti le faccio le domande scritte, perché so che lei ha un tempo determinato.
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CLAUDIO CECCHELLA , presidente dell'ONDIF. Benissimo. La domanda che mi ha fatto la presidente è un po' l'ultima parte dell'intervento della senatrice di poco fa, cioè chi è che prenderà il ruolo di curatore del minore, con che garanzie professionali e con che conseguenze in caso di un esercizio non corretto di questa funzione. Qui chiaramente l'idea del legislatore, ma anche in sede applicativa quella della magistratura minorile, è quella di utilizzare in questi casi avvocati specialisti nella materia minorile.
Voi sapete che la legge professionale ha previsto la specializzazione dell'avvocato in materia di persone, minori e famiglie. Le associazioni specialistiche, fra cui la mia, hanno immediatamente avviato di corsi di specializzazione degli avvocati che intendono iscriversi agli albi ed è proprio in questa fase davanti al CNF (Consiglio nazionale forense) in corso lo svolgimento dell'esame per poter assumere il titolo di specialista nell'ambito della materia familiare minorile. C'è anche da parte dell'avvocatura molta attenzione sulla specializzazione come da parte della magistratura.
Saranno avvocati necessariamente specializzati, inseriti in elenchi che verranno redatti dai magistrati e dagli ordini professionali sempre rispettosi di questa particolare specializzazione, perché sappiamo perfettamente che quando devo fare un ascolto di un minore, non posso essere munito solo di un bagaglio giuridico, ma devo avere ovviamente nozioni, conoscenze o sensibilità che sono assolutamente extragiuridiche. Questa è la tendenza che prenderà la carica di curatore del minore.
Già ora davanti al tribunale per i minorenni, nei casi in cui vengono nominati, vengono sempre nominate dai presidenti dei tribunali avvocati che loro conoscono come specialisti della materia di fatto all'interno dello svolgimento dell'attività giurisdizionale.Pag. 21 A questo punto ci sarà una maggiore formalizzazione di questo aspetto.
Naturalmente l'avvocato risponde deontologicamente. Infatti, ci sono norme deontologiche che deve rispettare e qualora qualcuno di questi specialisti non si comporterà nel modo in cui si deve comportare nei rapporti con il loro mandante, che è il minore, è ovvio che risponderà davanti agli organi disciplinari. Sotto questo aspetto ritengo che ci possa essere una certa copertura.
A mio parere intanto è importante avviare questa esperienza e poi verificarla sul campo. Io penso che sia un'esperienza che possa in qualche modo far entrare nel processo un punto di vista diverso, quindi non solo quello dei minori in sede di ascolto, ma anche quello di un rappresentante del minore all'interno del processo.
Sugli assistenti sociali, senatrice, sfonda un uscio aperto, come si dice in Toscana. Come rappresentanti dell'avvocatura ma anche dell'università abbiamo sempre visto non positivamente un ruolo privo di regole dell'intervento degli assistenti sociali sia sotto il profilo della preparazione degli assistenti sociali, che non sempre sono laureati, anche se ora devono avere almeno una laurea triennale, sia rispetto a una tipologia di relazione, in cui i fatti descritti e le valutazioni dei fatti descritti molto spesso si confondono e non si riesce a capire cos'è vero e cos'è l'interpretazione del servizio sociale e una non grande efficienza anche quando in sede di attuazione delle misure o dei provvedimenti devono assumere un ruolo di intermediario tra il genitore e il minore o tra i genitori e non svolgono in realtà questa funzione.
Qui bisognerebbe veramente ripensare a una normativa di natura più amministrativa che processuale o giurisdizionale sul ruolo degli assistenti sociali, però la legge delega anche qui Pag. 22prevede qualcosa. Infatti, non è che la legge delega non prevede assolutamente nulla, perché ad esempio prevede che nelle relazioni i servizi sociali devono distinguere ciò che è descrizione dei fatti realmente accaduti e ciò che è la loro interpretazione dei fatti realmente accaduti, e prevede la possibilità di un controllo da parte dei genitori attraverso i loro avvocati delle relazioni dei servizi sociali, perché un altro problema è che non fanno leggere le loro relazioni. Infatti, gli avvocati che difendono i genitori o il minore non riescono ad avere copia delle relazioni che vengono trasmesse innanzi al tribunale senza che vi sia un contraddittorio effettivo. Ora la legge delega prevede una sorta di diritto di accesso consacrate in maniera precisa e dei rappresentanti delle parti sulle relazioni dei servizi sociali. Direi che occorre un tentativo da vedere sul campo di un controllo maggiore di questa attività e un tentativo di dare a questa attività un minimo di razionalità, perché purtroppo qualche volta arrivano più valutazioni che fatti in sede processuale.
Venendo al problema della sottrazione del minore, lì ci sono delle regole precise. In quel caso è strano che non abbia avuto seguito il provvedimento che vuole il ritorno del minore in Italia, perché lì le vie sono una via amministrativa con i rapporti tra il Ministero italiano e il Ministero estero che risolve il problema oppure un'azione avviata all'interno dell'ordinamento dove il bambino sottratto per farlo tornare in Italia.
Ad esempio, vi è il caso purtroppo drammatico di quel bambino con il nonno di origine israeliana che poi si è allontanato, però in quel caso è stato fatto rientrare in Italia con un provvedimento di un tribunale israeliano che ha stabilito che il bambino deve stare in Italia e che il bambino ha la sua vita e la sua realtà in Italia.Pag. 23
Mi sembra strano che, a seguito del provvedimento, che mi pare lei mi abbia detto si è ottenuto in quel Paese, non vi sia stato poi un rientro. Lì forse il Ministero deve pensare ad attuare tutte le misure e gli strumenti per farlo rientrare e usare gli strumenti attuativi in quel Paese. Non conosco bene il caso, però ci sono degli strumenti, soprattutto quando già si è ottenuto questo risultato, che non è tanto secondario, di avere già in quel Paese una sentenza o un provvedimento che impone il rientro del bambino o del minore. In quel caso là e c'è da capire cosa è successo dopo, perché è strano che si sia inceppato il meccanismo.
PAOLA BINETTI . Per questo è un'interrogazione rivolta al Ministro. Io mi aspetto di avere risposta.
CLAUDIO CECCHELLA , presidente dell'ONDIF. Mi auguro che la Ministra Cartabia nella sua sensibilità riesca a trarre gli elementi giusti all'interno del Ministero nell'apposita sezione che si occupa del tema della sottrazione del minore, e capire perché questa sentenza del tribunale non sia stata poi attuata e perché il bambino non sia stato fatto rientrare.
PRESIDENTE . Benissimo, professor Cecchella. Io mi riservo di inviarle una e-mail e le chiedo se, quando ha tempo, può rispondere a eventuali altre mie richieste o di qualche commissario. La congediamo perché so che ha lezione e la ringraziamo per la disponibilità e per la chiarezza dell'intervento. Buona giornata.
La seduta è sospesa alle 14.50 e riprende alle 15.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti
dell'Associazione «Noi nidiamo».
PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca l'audizione delle professoresse Antonella Dellapina e Giovanna Pretolini, dell'AssociazionePag. 24 Noi nidiamo, che ringraziamo per la cortese disponibilità ad intervenire presso la Commissione.
L'Associazione è in qualche modo «erede» della campagna Nidi violati, che ha avuto il merito di porre all'attenzione dell'opinione pubblica il tema degli allontanamenti ingiustificati, prima che venissero scoperti gli abusi in Val d'Enza.
In diverse sedi pubbliche l'Associazione ha posto con particolare forza il tema dei cosiddetti «falsi positivi», cioè di presunti casi di abuso, segnalati magari in termini generici, che portano, in assenza di approfondimenti e di vero contraddittorio, ad allontanamenti che finiscono per rivelarsi definitivi o comunque molto distruttivi. Ricordo, ad esempio, che il tema è stato posto in una audizione presso la Commissione speciale di inchiesta della Regione Emilia-Romagna (8 ottobre 2019). In quella sede la professoressa Dellapina aveva particolarmente insistito, senza per verità ricevere molta attenzione, sulla necessità di un esame specifico e complessivo dei casi di allontanamento, proprio per misurare l'entità dei fenomeni di errore.
Il tema è ben presente anche alla legge istitutiva della nostra Commissione, anche se, come ho ricordato anche in precedenti sedute, permangono ostacoli ad ottenere dati certi diversi da quelli dei monitoraggi «a volo d'uccello» compiuti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che però non entrano nel merito dei procedimenti. Il Ministero della Giustizia rimane tuttora silente e solo alcuni dei Tribunali interpellati ci hanno fornito dati, che tuttavia solo in pochi casi sono sufficientemente completi.
Ci sono però numerose evidenze che il tema degli allontanamenti sulla base di «falsi positivi» sia rilevante. Ricordo a tale proposito che la Garante dell'Abruzzo, Falivene, audita dalla Commissione, ha insistito con particolare forza sull'esistenzaPag. 25 di una discutibile prassi di fondare procedimenti di allontanamento sulla base di presunti abusi che però non sono oggetto di denuncia alla Procura e non sono accertati dalla polizia giudiziaria.
Oltre a questi aspetti, credo che l'audizione possa anche portarci alcuni elementi concreti su vicende e casi seguiti direttamente dall'Associazione, sui quali la Commissione potrà eventualmente fare degli approfondimenti.
Lascio ora la parola alle audite, pregandole di contenere l'esposizione nei tempi previsti, in modo da lasciare spazio alle domande.
ANTONELLA DELLAPINA , presidente dell'Associazione «Noi nidiamo». Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio i membri della Commissione per l'invito e l'onorevole Cavandoli per l'attenzione dimostrata verso questo delicato argomento. Come presidente dell'Associazione Noi nidiamo spero di poter fornire informazioni utili e costruttive a tutti voi.
L'associazione Noi nidiamo ha recepito il progetto Nidi violati come atto d'amore nei confronti dei figli di minore età di genitori in vita, figli che hanno diritto di crescere nella propria famiglia e nel proprio nido. È questo il nostro target, ovvero i bambini che hanno una famiglia di riferimento e che hanno i loro genitori.
«Affidare» significa lasciare qualcosa o qualcuno alle cure di una persona o istituzione di cui si ha fiducia. L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento italiano che si basa su un provvedimento temporaneo. Il vero affido è condiviso, partecipato, temporaneo, di conforto, di aiuto e di sostegno. Se agito sulla base di indagini psico-sociali pregiudizievoli, non si può parlare di vero affido.
La campagna nazionale «Diritti e Nidi violati» parte nel 2015, quindi molto prima del cosiddetto «caso Bibbiano» e si Pag. 26basa sul dossier Nidi violati che ha ispirato il libro Nidi violati. È nata per raccontare e fruire formazioni dentro e fuori le istituzioni su fenomeni di allontanamento coatto dei figli minorenni di genitori in vita, figli allontanati dalla famiglia d'origine in assenza di prove giuridiche.
Da Trento a Napoli il tour ha toccato diverse città italiane, riscontrando gli stessi marcatori di possibile errata tutela. Sul sito Nidi violati potete anche andare a vedere le città che abbiamo toccato.
In qualità di promotrice della campagna nazionale Diritti e Nidi violati sono stato audita in Commissione bicamerale infanzia nel 2017, e nel 2021 presso la Commissione speciale affidi in Emilia Romagna.
Durante il tour abbiamo riscontrato un sistema tutela minori autoreferenziale, incompetente – vedremo su quale aspetto – blindato e privo di contraddittorio fra le parti.
Perché un tour? Perché andare a cercarsi fuori elementi e dati sul fenomeno dell'affido minorile? Perché effettivamente non è possibile accedere ai dati. Il sistema è autoreferenziale, nel senso che nelle relazioni che vengono fatte non c'è monitoraggio e non c'è controllo e le relazioni di controllo sono fatti dagli stessi autori che gestiscono la tutela del minore, ma è anche incompetente e blindato, perché non è possibile accedere agli atti e anche se si avanzano delle richieste formali, non sono cogenti alla risposta. C'è stato bisogno di partire a proprie spese per andare a cercare esperienze e confronti con altre associazioni, con genitori e con movimenti, organizzando eventi e presentazioni di libri per raccogliere testimonianze e dati su questo aspetto tutto italiano.
Passiamo al prima e al dopo l'indagine «Angeli e Demoni». Va detto che prima di questa indagine non è stato per noi facile parlare dei cosiddetti «falsi positivi». Le associazioni, i gruppi Pag. 27e i movimenti che per anni hanno cercato di chiedere indagini su questo fenomeno non hanno avuto riscontro positivo e sono stati pochissimi i giornalisti disposti a parlare dell'errata tutela, che è la conseguenza del falso positivo, nonostante un'antologia di persone che hanno avuto anche il coraggio di scrivere e di mettere nero su bianco il proprio vissuto. Ringrazio l'onorevole Stefania Ascari che prima di Bibbiano ha recepito e citato l'operato della campagna Nidi violati in una proposta di legge.
Siamo stati inascoltati e limitati anche nelle dichiarazioni. Ricordo perfettamente che nel 2017, quando mi sono recata in audizione, mi è stato detto: «Attenta, dove vai? Chi te lo fa fare? Stai attenta», perché effettivamente il sistema non gradisce critiche e confronto. Per rimanere proprio sul pezzo ricordo che nel testo dell'audizione del 2017 l'onorevole Giuseppe Romanini dice: «L'ultimo convegno al quale ho partecipato a Parma mi procurò una serie di interventi di censura da parte dell'Ordine degli assistenti sociali, anche perché il tema è molto delicato, ma talmente delicato che non se ne poteva quasi parlare». Dopo l'indagine Angeli e Demoni sinceramente siamo stati un po' più ascoltati.
Il tour ci ha permesso di individuare come si incardina l'errata tutela. Dalla segnalazione di sospetto abuso sessuale, violenza domestica e allontanamento parte proprio questa segnalazione da parte dei cosiddetti «soggetti sentinella» ed esperti che nelle scuole, ad esempio, ascoltano il minore anche in assenza di consenso informato e le modalità dell'ascolto del minore non sono tracciabili. Quindi abbiamo dei soggetti presenti sul territorio anche tra i pediatri, il pronto soccorso, il servizio sociale stesso, gli assistenti sociali, vicini di casa e le famiglie che possono avanzare una segnalazione di sospetto abuso e maltrattamento. A seguito di questo il minore viene allontanato in modo coatto dalla famiglia con l'articolo 403 del Pag. 28codice civile, e collocato in un luogo definito sicuro con un atto amministrativo poi comunicato al tribunale dei minori che formula un decreto provvisorio d'urgenza che i genitori non possono impugnare. Abbiamo visto e conosciuto genitori con decreti che sono durati dieci anni.
Il figlio viene allontanato, istituzionalizzato, medicalizzato e deprogrammato. Il minore, considerato vittima ancora prima che il giudice accerti la sua reale condizione di vittima, viene collocato in una comunità terapeutica. In questa fase manca la precauzione di falso positivo, poiché non esiste il sospetto, il dubbio o la ricerca della verità in questa fase. Il minore, il figlio, non può incontrare i propri cari e su di lui si attivano come presunta vittima, perché sui documenti si parla di presunta vittima, ma in definitiva il minore viene trattato come vittima: osservazioni di contesto, progetti educativi e trattamenti psicoterapeuti. Viene resettato dall'affetto dei propri cari in preparazione dell'incidente probatorio, cioè l'audizione con il giudice.
Saltuariamente – nel caso di Nidi violati è successo un anno dopo – vengono previsti incontri in ambiente neutro alla presenza degli educatori. Il tribunale predispone la CTU (consulenza tecnica d'ufficio) ed è possibile avere una consulenza tecnica del CTP (consulente tecnico di parte) sempre se le famiglie hanno la possibilità economica di sostenere delle spese.
Perché parliamo di un sistema blindato? Aprendo il fascicolo del dossier Nidi violati, abbiamo trovato, ad esempio, un soggetto, che abbiamo definito X, che ha tutta questa serie di competenze: X, in qualità di responsabile tutela minori, li allontana con l'articolo 403, che firma e invia il tribunale dei minori e a seguire riceverà il decreto provvisorio d'urgenza; X partecipa ai piani di zona anche per la parte di programmazione relativa alla tutela dei figli di minore età; X partecipa alla commissione per l'autorizzazione alle strutture residenziali, Pag. 29ovvero le comunità per minori e per anziani, che abbiamo notato hanno parametri minimi e veramente essenziali; X trasferisce i minori nella comunità che ha autorizzato l'apertura, organizzato la formazione del personale e partecipato all'inaugurazione; X può organizzare sul territorio la formazione dei soggetti socio-sanitari che si occupano di tutela minorile e può promuovere l'équipe di un lavoro sul tema; X può chiedere e ottenere di diventare curatore speciale dei minori che allontana e che trasferisce nella comunità per la quale ha autorizzato e organizzato l'apertura; X può scegliere e nominare gli esperti che preparano il minore all'incidente probatorio – nel caso di Nidi violati l'esperto era socio CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia) – e può accompagnare il minore che ha allontanato e di cui al curatore speciale nell'incidente probatorio e farlo seguire per tutto il CTU, cosa che sconsigliano, ma viene fatto così; X può secretare gli atti amministrativi riguardanti i minori che segue e allontana dalla famiglia.
Dall'altra parte abbiamo la famiglia. La famiglia in questo contesto non può impugnare il decreto provvisorio d'urgenza, non può avvicinarsi ai figli e, se ha soldi, può incaricare un avvocato che depositerà una memoria difensiva. Abbiamo una sorta di bomba atomica, mentre dall'altra parte la difesa potrebbe essere paragonata a una pistola ad acqua.
Passiamo ai falsi positivi e all'errata tutela. La segnalazione di sospetto abuso sessuale e violenza domestica è un atto dovuto. I soggetti in rete che affrontano questo problema non hanno mai criticato questo passaggio. In un Paese civile nessuno deve temere di inoltrare o ricevere una segnalazione se innocente, ma in Italia, invece, questo è un pericolo, poiché vieni trattato da subito come presunto colpevole, i figli vengono trattati come vittime malate, vanno subito in terapia e anche in Pag. 30assenza di prove giuridiche vengono allontanati dalla famiglia d'origine in modo coatto con l'articolo 403 e spesso finiscono in affido eterofamiliare.
Le leggi vigenti sui minori, i protocolli, le linee guida e gli accordi di rete non fanno cenno a come scongiurare l'incardinarsi di falsi positivi per i quali figli e genitori innocenti – figli innocenti nel senso che finiscono innocentemente in questo sistema – entrano in un sistema strutturato per chi delinque, anzi il falso positivo viene negato e chi lo sostiene accusato di non voler vedere e di connivenza con chi delinque.
In ambito minorile abbiamo notato che è stato superato il principio giuridico binario del vero e del falso. Questo ha portato a considerare indicatori aspecifici di tipo psicodiagnostico, comportamentale e pratiche di ascolto non regolamentate come elementi probatori di violenza intrafamiliare, valicando sovente indicatori di tipo fisico e anche prove di tipo investigativo.
Sempre in Nidi violati 7 mila intercettazioni ambientali a favore della famiglia non hanno scongiurato l'allontanamento coatto della figlia da una famiglia che agli atti risulta sana, normale e senza particolari tensioni degni di nota.
Il falso positivo esiste, ma non è tra i principi precauzionali per i minori. È dagli anni Settanta che la società scientifica internazionale avverte sul rischio di indurre falsi ricordi nella mente umana. Su questo avvertimento non sono state declinate linee guida, anzi sono state abrogate le leggi sul reato di manipolazione mentale.
La professoressa Giuliana Mazzoni, ricercatrice e docente alla Sapienza di Roma, denuncia pubblicamente il pericolo di incardinare false memorie durante l'ascolto arbitrario dei minori e chiede deve intervenire con urgenza dal punto di vista normativo, dato che le attuali linee guida non sono condivise e Pag. 31cogenti. L'inchiesta Angeli e Demoni rivela che l'ascolto e l'audizione del minore non hanno ancora norme certe condivise e questo è molto pericoloso. Indurre un minore a dichiarare falsi abusi, affermano alcuni studiosi materia, rientra in una forma di abuso che nessuno indagherà e riconoscerà mai.
Anche la società scientifica internazionale, oltre a non riconoscere gli indicatori di abuso di tipo comportamentale, si dissocia dall'utilizzo delle teorie della memoria repressa, dello svelamento progressivo, del bombardamento d'amore e degli strumenti biomedicali utilizzati in fase di ascolto e psicoterapia del minore. Lo spiega il professor Corrado Priore, psicologo, psicoterapeuta forense, ricercatore e docente dell'università di Padova.
Perché non vengono riconosciuti o attenzionati i falsi positivi? Esistono delle motivazioni. Ad esempio, per quello che riguarda l'Emilia Romagna noi abbiamo il Quaderno 18 approvato nel 2005, in cui a pagina 24 leggiamo: «Le false accuse costituiscono sicuramente un fenomeno fortemente enfatizzato ai fini di negare l'evidenza della diffusione degli abusi». Nessuno ha mai negato l'esistenza di abusi sui minori, ma quello che non vogliamo è che a causa di falsi positivi persone innocenti finiscano denunciate e in un percorso giudiziario.
Sempre l'autore dice che in Canada sono stati analizzati 7.672 casi di maltrattamenti sui bambini segnalati ai servizi sociali e solo il 4 per cento di questi casi era costituito da false denunce. Questo risale al 2005. Vedete che negli altri Paesi era già in vigore nel 2005 la ricerca delle false denunce, mentre noi ancora oggi non sappiamo quanti bambini sono entrati nel bussolotto dell'affido e quanti, invece, ci sono entrare ingiustamente e se ne sono usciti e se i genitori sono innocenti o meno. Questi dati noi non li abbiamo.Pag. 32
Lo stesso autore rivela come i dati relativi alle false accuse non possono basarsi sulle archiviazioni e sulle assoluzioni giudiziarie, in quanto il responso giudiziario non può considerarsi come un fondamento di verità clinica e sociale, confondendo la verità giudiziaria vero/falso con quella scientifica della verità relativa. Da questo momento parte la formazione basata su questi principi recepiti da soggetti che si sono istituzionalizzati o che vengono istituzionalizzati.
In queste parole quello che noi vediamo, se leggiamo attentamente, è anche la fase difensiva del procedimento di Bibbiano, poiché dicono che l'assoluzione giudiziaria non determina l'innocenza di un genitore.
Ultimamente – questo è un dato che vi portiamo, perché potrebbe essere di vostro interesse – qualcuno comincia a dire che gli innocenti esistono. Il giornalista de Il Foglio Ermes Antonucci ha ricevuto una querela da parte del CISMAI e il 17 febbraio avvisa che il reato di diffamazione non è andato a buon fine. La parte interessante, al di là della denuncia, è quello che ha scritto il giudice. In particolare per il giudice è un fatto inoppugnabile che le linee guida del CISMAI in tema di ascolto dei minori vittime di presunti abusi non siano seguite dalle principali società scientifiche italiane e che il rilievo scientifico dei documenti pubblicati dal sisma sia stato più volte negato dai massimi esperti di psicologia forense. È la prima volta che leggiamo una cosa del genere. Per il giudice è altrettanto inoppugnabile che numerosi professionisti orbitanti attorno al CISMAI siano stati coinvolti in diversi processi per abusi su minori e finiti con l'assoluzione dei genitori. A questo punto gli innocenti esistono, ma il problema è che quando la giustizia cerca l'innocenza, è troppo tardi perché la famiglia è già sfasciata.Pag. 33
Sempre su Il Foglio leggiamo un interessate documento. Nel 2019 una ricerca shock condotta dall'Università di Padova ha analizzato per la prima volta in Italia l'esito di 465 processi per abuso sessuale sui minori. Tolte le archiviazioni per infondatezza della notizia criminis e calcolate l'assoluzione perché il fatto non sussiste e l'assoluzione per non aver commesso il fatto, il risultato è che un imputato su due viene processato ingiustamente. Quindi esistono gli innocenti e tra l'altro non sappiamo quanti nidi sono stati violati in Italia e quanti nelle province dell'Emilia, che è molto colpita da queste da queste prassi.
Passiamo alla mancanza di dati e alla competenza del sistema. Non si conosce il numero reale aggiornato di figli allontanati dalla famiglia di origine e non si conosce il numero di figli sottratto ingiustamente e le pratiche che lo hanno permesso. Il sistema di tutela minorile non fornisce dati sulle errate tutele e addirittura non vengono concepite, individuate, analizzate, studiate e comparate, non sono contemplate nelle leggi di protocolli vigenti e ho notato che anche nell'ultimo dossier del Garante dell'infanzia nazionale 2021 si fa un'analisi molto completa dei dati, ma non si fa cenno a cercare di chiedere come è possibile declinare per scoprire i falsi positivi ed evitare che i bambini innocenti finiscano in questo sistema e in allontanamenti coatti che sono anche violenze molto pesanti della persona. Il sistema minorile non ha competenze in merito, e da questo punto di vista non vi può essere di aiuto, ma bisogna cercare i dati e le informazioni altrove.
L'inchiesta Angeli e Demoni conferma i nostri sospetti. Gli inquirenti hanno condotto un lavoro investigativo prezioso, e sicuramente questo lavoro potrà servire una volta depositati gli atti e finito tutto l'iter processuale. Non esiste il caso dell'Emilia Romagna, ma dell'Emilia che della mera tutela del minore ha Pag. 34fatto un caso. Tutti hanno potuto vedere e sentire quello che ancora oggi accade durante l'ascolto del minore e che noi sospettiamo, temiamo e denunciamo da anni. Anche Veleno ha potuto testimoniare che alla fine del 1900 c'erano già queste situazioni di ascolto del minore non regolamentate. Le indagini hanno permesso alla società scientifica di riconoscere alcune pratiche dell'ascolto del minore, dalle quali si dissocia.
Questa volta i genitori sono scesi in piazza, perché hanno chiesto che nessuno possa mai più trattare i nostri figli e i nostri nipoti nei modi emersi dalle investigazioni in fase di allontanamento coatto né in ambito psicologico, psicoterapeutico e clinico né durante l'ascolto e l'audizione del minore. I genitori sono scesi in piazza, perché è venuto meno il consenso informato basato sulla fiducia, poiché per molto tempo tutti noi abbiamo pensato che se gli hanno tolto i figli, qualcosa avranno fatto. L'incredulità di venire a conoscenza di bambini tolti a famiglie assolutamente innocenti è il primo passo che però nel nostro caso ha mosso anche l'esigenza di andare alla ricerca della verità. Le piazze chiedono accertamenti in tutte le regioni d'Italia, le piazze chiedono che i figli delle persone innocenti tornino a casa, cosa che molto spesso non è successo, e i genitori chiedono di avviare indagini su questo fenomeno tutto italiano che ci viene riconosciuto dall'Europa.
Passando al potere del servizio sociale per i minori, mancano linee guida nazionali e qualsiasi forma di regolamentazione. Il servizio sociale per i minori è autoreferenziale, blindato e autoritario e gli incontri con i docenti sono da regolamentare. Infatti, sono anni che io chiedo di regolamentare questo anche a livello di istituto scolastico.
Noi abbiamo due momenti di incontro a scuola con il servizio sociale, quindi con gli assistenti sociali: il momento in cui l'assistente sociale viene a scuola per chiedere se ci sono dei Pag. 35casi da segnalare e il momento in cui i casi sono già stati segnalati e sono in carico al servizio, per cui vengono a chiedere informazioni. In genere io chiedo come mai non sono presenti i genitori e mi si risponde che non è nostra competenza conoscere gli atti del minore. A noi vengono fatte delle domande e viene fatta un'area una breve relazione alla quale noi apponiamo poi la nostra firma. Sono anni che chiedo che questa relazione venga protocollata e che ritorni alla scuola e inserita nel fascicolo del bambino, ma, ad esempio, questo non viene fatto, perché non è prassi e loro non sono cogenti a farlo. Crediamo, invece, che sia importante che alcuni passaggi che servizi sociali fanno siano sempre in qualche modo controllati o controllabili.
Il sistema non prevede e declina come proteggere i minori dalle false memorie, dai falsi positivi, da interessi di parte ideologici, economici, conflittuali, da abusologi eccetera. I genitori vengono considerati disfunzionali e non una risorsa da potenziare, sostenere e aiutare.
Qui sinceramente bisognerebbe aprire una parentesi, perché effettivamente in queste situazioni i genitori vengono puniti, perché gli vengono tolti i figli e poi vengono abbandonati dal sistema, poiché viene previsto nessun percorso di aiuto e di sostegno tant'è vero che molti di noi fanno questo tipo di lavoro di volontariato e di sostegno e si sta anche fino alle due di notte a contatto con questi genitori ai quali hanno tolto i figli e che soffrono soprattutto la sera e la notte l'allontanamento e l'abbandono di questi bambini. C'è questa forma di punizione e non di sostegno che non si capisce fino in fondo, nel senso che alcune persone vengono premiate. Faccio un esempio molto pratico: nel dossier Nidi violati un formatore degli educatori della casa famiglia è un ex brigatista che ha fatto 18 anni di carcere. Non sto a indagare sul suo vissuto, però il fatto che Pag. 36abbia fatto 18 anni di carcere duro, che non è una passeggiata, sicuramente dal punto di vista della disfunzionalità psicofisica ha avuto sicuramente delle ripercussioni. Tuttavia, questa persona è stata premiata nel tempo e adesso si dedica ai minori, gestisce la formazione degli educatori, ha la casa famiglia e gestisce dei bambini. Il genitore, invece, solo per una segnalazione viene considerato disfunzionale e a questo genitore vengono tolti immediatamente i figli. Secondo noi c'è veramente da rivedere alcuni passaggi.
Vi sono anche posizioni diverse come le linee guida nazionali della fondazione Gullotta, ad esempio, che a pagina 10 scrive: «Nessun testo psicodiagnostico è in grado di provare una specifica esperienza di vittimizzazione, come pure di discriminare bambini abusati da quelli non abusati. Non è attualmente sorretto da copertura scientifica attribuire ai singoli segni psicodiagnostici, in special modo siete arrivati da interpretazioni simboliche, il ruolo di indicatori di specifiche esperienze traumatiche e di vittimizzazione.». Ma come? Ma se la segnalazione da parte dei soggetti sentinella avviene proprio su indicatori di tipo comportamentale e psicodiagnostico?
A pagina 11 si legge: «L'avvio di un percorso terapeutico prima dell'acquisizione della testimonianza di minore in sede di incidente probatorio può costituire elementi di influenzamento della genuinità della resa testimoniata.». Ma se il minore allontanato viene affidato a una comunità terapeutica con tanto di psicoterapia settimanale e di reset degli affetti familiari? Vedete che ci sono due posizioni. Come ci si salta fuori? Dov'è la verità?
Per quanto riguarda i numeri per il cambiamento, come si evince, il sistema tutela minori risulta blindato e non conosce i dati relativi alle errate tutele cagionate da allontanamenti e affidi illegittimi. Addirittura non è consentito chiedere per Pag. 37ottenere atti amministrativi che vengono secretati. Secretare esprime il potere dello Stato di nascondere i fatti inerenti a questioni pratiche o militari per la sicurezza del Paese e qui siamo di fronte a un papà, a una mamma e a dei nonni, quindi anche questo per noi è inspiegabile. I numeri servono per arrivare a conoscere il fenomeno delle errate tutele.
Il Ministero di giustizia non può entrare nel merito delle sentenze, ma tramite l'analisi degli atti depositati dei tribunali può conoscere il numero dei figli sottratti e capire come si sono incardinate le errate tutele e le disfunzionalità del sistema. Questo aiuterebbe anche il legislatore a correggere in modo oggettivo le normative vigenti.
Passiamo all'istanza di Noi nidiamo. L'Associazione Noi nidiamo è qui a chiedere di poter conoscere il numero di figli allontanati da genitori per i quali la giustizia ha riconosciuto l'innocenza tramite archiviazione per infondatezza della notizia criminis, perché il fatto non sussiste eccetera, e ritiene che a seguito dei fatti portate alla luce dall'indagine di Veleno e di Angeli e Demoni l'indagine conoscitiva dovrebbe partire proprio dall'Emilia Romagna, regione che ha dimostrato di avere il coraggio della ricerca della verità, e riconoscere le persone coinvolte nell'errata tutela, il patimento di una grave ingiustizia e il riconoscimento dei danni esistenziali irreversibili.
Concludo magari in modo un po' strano per una Commissione, perché per tutte queste persone prima e dopo di Bibbiano anche per voi è importante avere il coraggio di portare avanti queste istanze. Cito le parole di una canzone di Fiorella Mannoia che dice: «Per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio». Grazie.
PRESIDENTE . Grazie, professoressa Dellapina, per la eloquente e dettagliata indagine che ci ha illustrato. Io lascio la parola alla professoressa Giovanna Pretolini. Prego.
Pag. 38
GIOVANNA PRETOLINI , rappresentante dell'Associazione «Noi nidiamo». Buon pomeriggio. Ringrazio innanzitutto per questa audizione. Faccio una premessa: la mia esperienza all'interno di questa associazione è recente, ma ho avuto l'opportunità di conoscere la realtà di minori allontanati dalla famiglia all'interno della scuola con ragazzi delle superiori che erano stati collocati all'interno di comunità e quindi di comprenderne fortemente il disagio.
Dall'altro lato devo dire che purtroppo ho avuto anche l'esperienza di vedere molto spesso il contrario, cioè servizi sociali assolutamente inesistenti che non hanno mai ricercato né contatti né rapporti con la scuola per il bene di questi ragazzi.
Pertanto ho ritenuto di fare alcune osservazioni e di chiudere con alcune proposte che ho ravvisato da questa mia esperienza e dall'opportunità di esperienza che mi è stata data da questa associazione.
All'interno della scuola occupo anche il posto di referente per il sostegno dei ragazzi disabili, per cui molto spesso ho a che fare con i servizi sociali e con gli assistenti sociali. Diciamo che i percorsi e purtroppo la progettualità anche per questi ragazzi molto spesso è carente.
Tutto nasce da mettere il minore al centro, che è lo scopo dell'associazione. Come persona e come soggetto di diritti – io ho fatto la docente di diritto – ritengo fondamentale che i ragazzi comprendano fin dall'infanzia che loro sono titolari di diritti sia nella loro sfera individuale che come parte di una comunità familiare.
La nascita dell'associazione non è casuale. Questo è fondamentale. Non ci si improvvisa, ma si vive tutto sulla realtà, sull'esperienza, su quello che si è vissuto e sulla realtà di storie sofferte di bambini e adolescenti che vengono allontanati molto Pag. 39spesso dalle famiglie per motivi caratteriali, minimali, a volte non provati, come in molti casi, o addirittura per motivi che si sarebbero potuti e dovuti superare.
Una prima riflessione fondamentale è che l'allontanamento debba essere l'eccezione e non la regola. Direi che questo è fondamentale e va compreso dalle istituzioni. Ogni sforzo delle istituzioni deve essere volto a mantenere i figli nella famiglia o dai parenti, perché il nucleo non sono solo i genitori, bensì il nucleo è la famiglia, i nonni, gli zii e i parenti del bambino e del minore. Lo scopo fondamentale è fare rientrare nella propria comunità familiare i ragazzi che sono stati allontanati.
Questi sono i nostri principi costituzionali e della Convenzione di New York, dove, leggendo il dettato, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite stabilisce: «Gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi e le procedure applicabili, che questa separazione è – viene usato l'indicativo – necessaria nel preminente interesse del minore».
A questo punto doveroso – forse anche per una deformazione professionale avendo io fatto l'avvocato per venti anni – è il dettato dell'articolo 403 del codice civile, rubricato l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori, di cui l'applicazione è l'eccezione e non la regola. Questo articolo viene applicato qualora non vi sia stato intervento dell'autorità giudiziaria per decadenza della responsabilità genitoriale o condotta di genitore pregiudizievole ai figli, per cui in base all'articolo 330 e 333 il figlio debba essere assolutamente allontanato.
Sono noti a tutti i fatti, purtroppo, che hanno visto un'applicazione distorta dell'articolo 403. Da dove arriva questa applicazione distorta? Quello che ha detto prima la professoressaPag. 40 Dellapina, ovvero procedimenti viziati o con metodi di ascolto che sono suggestivi e faziosi, servizi sociali appaltati a cooperative esterne libere di agire in modo arbitrario, consulenze tecniche affidate a psicologi e pedagogisti che ignorano le linee guida degli ordini professionali, giudici onorari in sospetto di interessi per aver ricoperto incarichi nelle strutture di accoglienza, a cui loro stessi destinano i minori allontanati dalle famiglie.
Quindi vi è un uso completamente e totalmente distorto dell'articolo 403, senza parlare dello strapotere dei servizi sociali che con pubblica autorità portano ad allontanare i minori dalle famiglie anche in assenza di quelli che sono i presupposti fondamentali, a volte anche per valutazioni caratteriali senza conclamate evidenze o addirittura nella peggiore delle ipotesi, che è quella che abbiamo esaminato, con valutazioni che sono dolosamente finalizzate a strappare i minori dalle loro famiglie e a non ricollocarli all'interno della famiglia.
È sulla scia dei fatti di Bibbiano e altri che l'opinione pubblica finalmente è stata scossa, portando alla luce questi gravissimi fatti che vedono i bambini e gli adolescenti strappati alle loro famiglie. Analizziamo il nuovo dettato dell'articolo 403 che nella nuova formulazione stabilisce l'allontanamento del minore in caso di abbandono in modo generico: «abbandono materiale e morale o grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica». La nuova formulazione prevede dei correttivi, come un intervento vincolante dell'autorità giudiziaria e non più pubblica, maggiori garanzie in termini di tempo entro cui il magistrato deve esaminare il provvedimento di allontanamento emesso dai servizi sociali e degli strumenti di tutela a protezione dei minori.Pag. 41
Si spera che la nuova formulazione porti sicuramente a un uso corretto, senza storture o asservimento alle logiche della corruzione e del profitto a danno dei minori.
Qui vi è ancora un'altra riflessione. Al di là del dettato normativo, sul quale non ci si può soffermare, perché non è compito nostro – sarà poi l'applicazione pratica che ci permetterà di vedere quali correttivi saranno usati e come saranno usati –, occorre secondo me sottolineare che ogni caso va e deve essere trattato con competenze e conoscenze adeguate e specialistiche, perché in campo minorile non ci si possono permettere errori, visto che in gioco c'è la crescita del minore che non può essere compromessa. Bisogna evitare l'incompetenza e la scarsa capacità degli operatori del sistema, ovvero psichiatri, psicologi e assistenti sociali che a volte, con formazioni errate e inadeguate o con scarsa competenza e conoscenza in campo minorile e familiare, possono compromettere irrimediabilmente il futuro dei minori. In una materia delicata come questa non ci si possono permettere assolutamente delle valutazioni errate, o anche pregiudizi che possono minare la serenità del giudizio di chi opera in questo campo.
L'associazione chiede un maggiore controllo sulle motivazioni, sui processi e sugli interventi di sottrazione dei minori. Le finalità – ritengo che questo sia importantissimo – degli operatori e del nostro sistema non è quello di allontanare i ragazzi i minori dalla famiglia, ma dovrebbe essere quello di recuperare e rafforzare la genitorialità. È la genitorialità che deve essere rafforzata e recuperata in modo che il minore possa rientrare al più presto nella sua famiglia.
Mi associo alle parole della professoressa Dellapina della necessità di un report che ci dia dati certi sul fenomeno. L'ultimo report del Ministro Orlando parlava che alla fine del dicembre 2019 i minori collocati fuori famiglia fossero 27.608, Pag. 42di cui 13.555 dati in affido familiare e 14 mila accolti in residenza per minorenni.
Cosa chiediamo? Chiediamo che venga monitorato il sistema, cioè il numero e le caratteristiche dei minori collocati fuori famiglia, la durata dell'allontanamento, poiché è fondamentale sapere quanto tempo stanno fuori questi minori e il percorso di accoglienza. Non basta sapere quanti minori sono stati collocati fuori, ma anche quanti minori fanno rientro in famiglia e dopo quanto tempo questi minori fanno rientro in famiglia. Occorre sapere i progetti, quindi qual è la progettualità e cosa viene fatto perché il minore possa rientrare nella propria comunità familiare. È indispensabile conoscere la tipologia delle strutture di accoglienza. Qui apro una parentesi: sempre nell'esperienza scolastica ho avuto a che fare con alcune comunità, ma non vorrei soffermarmi su alcune pratiche di questa comunità. Quindi occorre conoscere il numero, la tipologia e le caratteristiche degli affidatari anche per evitare quello che poi si è verificato ultimamente, ovvero possibili e probabili conflitti di interesse.
Purtroppo sappiamo tutti che sulle spalle delle famiglie distrutte si muovono somme di denaro che creano delle vie illegali attraverso le quali si tenta di guadagnare sia con l'allontanamento sia con il successivo affido. Per avere una situazione chiara è indispensabile conoscere nei casi di allontanamento quanti si siano poi rilevati ingiustificati. Se non abbiamo questo dato e se non possiamo comprendere quanti affidi siano «giusti» e quanti affidi siano stati ingiusti, non avremo mai la possibilità di trovare la problematica alla radice e avviare una costruzione del sistema.
Fondamentalmente direi che il report si deve basare proprio su casi di allontanamento, su casi di rientro, su tempi di allontanamento, su tempi di rientro, su quanti casi poi effettivamentePag. 43 siano giustificati e quanti ingiustificati, su che cosa è stato fatto, sulla progettualità, quindi cosa si fa per farli rientrare, cosa si fa per recuperare e rafforzare la genitorialità. Questo deve essere lo scopo.
Il ruolo dell'associazione «Noi nidiamo», come anche quello di altre associazioni, è quello di dare un contributo per evitare abusi e violenze come l'allontanamento scorretto e ingiusto di un bambino dalla sua famiglia. È importantissimo che queste associazioni di volontariato, data l'esperienza, abbiano la possibilità di affiancarsi alle famiglie che si vedono coinvolte in un processo di allontanamento che si traduce in vere e proprie violenze nei confronti dei minori e delle famiglie. Non dimentichiamo che quando una famiglia entra nel circuito della giustizia per l'allontanamento, si trova destabilizzata e impotente, poiché la famiglia non sa come affrontare la situazione, non sa cosa fare e non sa quali sono i meccanismi difficili e complessi del sistema giudiziario.
Oltretutto la giustizia ha un costo pesante. Molte famiglie non sono in grado di sostenere il costo di un avvocato e si vedono travolte da un sistema più grande di loro, così molto spesso la disperazione si trasforma anche in rassegnazione. Vi è uno sconvolgimento assolutamente psicologico.
Di fronte alla paura, allo smarrimento e all'impotenza in cui si trovano le famiglie, le associazioni di volontariato, che hanno maturato l'esperienza, devono avere la possibilità di essere coinvolte, di poterle sostenere e di essere delle referenti del sistema giudiziario.
Per questo si renderebbe necessario permettere a queste famiglie di essere affiancate dalle associazioni di volontariato. Non a caso la professoressa Dellapina diceva che le mamme la chiamano e che i genitori disperati la tengono al telefono di notte, perché cercano aiuto. Voi direte: «Si devono affidare Pag. 44all'avvocato», ma gli avvocati costano e non sempre l'avvocato ha l'esperienza, la sensibilità, magari si è confrontato con tanti casi, ma poche volte con realtà così difficili e complicate. Le associazioni devono avere la possibilità di sostenere questi genitori e devono avere la possibilità di essere vicine ai genitori all'interno del sistema giudiziario.
Una cosa fondamentale sempre ribadita dalla professoressa Dellapina è che la famiglia deve essere avvisata fin dall'inizio di essere sottoposta ad osservazioni dei servizi sociali. Nulla va fatto di nascosto, poiché una famiglia deve essere in grado, se non per potersi difendere, di comprendere le ragioni, di poterle valutare e di poterle toccare con mano direttamente e mai per interposta persona, permettendo così ai genitori di rivolgersi da subito all'associazione di volontariato per essere aiutata a fronteggiare la situazione e a ricercare soluzioni assolutamente condivise e a predisporre dei progetti che devono essere condivisi. Ho finito il mio intervento, grazie.
PRESIDENTE . Grazie, professoressa Petrolini. Chiedo se fra i commissari ci siano delle domande. È prenotata l'onorevole Bellucci da remoto: prego, onorevole Bellucci.
MARIA TERESA BELLUCCI . Sarò brevissima. È un intervento per ringraziare le audite del contributo che hanno dato. È un contributo ampio e diffuso che ha toccato diversi temi degli allontanamenti fuori dalla famiglia, e che in particolare ha soprattutto sottolineato quello che purtroppo è noto alle istituzioni da tempo, ovvero la mancanza di un monitoraggio capillare e puntuale con tutte le informazioni che sono necessarie per tutelare il supremo interesse del minore. Questo aspetto è un aspetto che certamente ci viene confermato come drammatica criticità.
Chiudo semplicemente, come ho detto all'inizio, ringraziando per l'audizione di oggi, per quanto ci hanno restituito e Pag. 45soprattutto per l'impegno che le caratterizza con lo spirito associativo che evidentemente oggi le ha fatte essere presenti qui all'interno di questa Commissione d'inchiesta. Grazie ancora.
PRESIDENTE . Prego, onorevole Ascari.
STEFANIA ASCARI . Grazie, presidente. Ringrazio Antonella Dellapina e Giovanna Petrolini. Ci tengo a sottolineare che ho e abbiamo voluto fortemente l'audizione come gruppo, perché il contributo che avete dato oggi è estremamente importante, soprattutto quando si parla di tematiche che non vengono approfondite, ma che purtroppo si tendono a secretare, come, per esempio, gli aspetti del falso ricordo che portano a un'errata tutela e a danni gravissimi e, come avete sottolineato voi, esistenziali e irreversibili.
Per quanto riguarda questi aspetti, voi avete citato spesso anche il caso Veleno e il caso Bibbiano. Ci tengo a fare questa premessa soprattutto nel caso Veleno, perché io ho depositato una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta proprio a volta capire questo caso che ha sconvolto il mio territorio, e soprattutto alla luce del fatto che quello che viene chiamato impropriamente «il bambino zero» a distanza di trent'anni ha dichiarato che era tutto falso quello che ha dichiarato, da cui è partita un'indagine che ha portato ad allontanamenti di bambini oggi adulti con conseguenze gravissime. Credo che la tematica del falso ricordo debba essere approfondita.
Parto con le domande: visto che nelle slide è stato citato, per quanto riguarda il CISMAI vorrei chiederle se si può approfondire un attimo un aspetto, in quanto nella slide c'era scritto «esperti che preparano il minore all'incidente probatorio». Vorrei capire se questa sia una prassi e che ruolo ha il CISMAI, se ne siete a conoscenza sulla base della vostra esperienza.Pag. 46
In base ai confronti che voi avete avuto con i genitori sono a chiedervi se siete a conoscenza che gli allontanamenti dei minori vengano giustificati sulla base di specifici comportamenti e vorrei chiedervi se vi risulta che l'allontanamento sia eseguito da personale specializzato e con modalità idonee a contenere il turbamento dei minori o degli interessati.
Vorrei chiedervi se in base alla vostra esperienza ci sono termini o tempi con i quali viene garantita la frequentazione con i figli. Infine, sempre in base alla vostra esperienza, vi chiedo se l'allontanamento sia preceduto dalla proposta o comunque dalla sperimentazione di soluzioni alternative e mezzi di supporto assistenziale.
Vi ringrazio ancora per il vostro importante contributo, e sicuramente daremo seguito a quelle che sono le questioni che avete posto in questa Commissione d'inchiesta.
PRESIDENTE . Prego, professoresse, per le risposte.
ANTONELLA DELLAPINA , presidente dell'Associazione «Noi nidiamo». Grazie, le domande sono tante e spero di fare magari una sintesi, perché effettivamente nella nostra esperienza e nella nostra ricerca quello che abbiamo visto nei fatti è che i marcatori sono gli stessi.
È sufficiente che il bambino racconti esperienze di abusi o di violenze per far partire automaticamente l'allontanamento coatto. Questi bambini vengono prelevati da scuola o da casa in tempi brevissimi, a volte anche ore. Ci sono casi di famiglie che erano già state attenzionate dal servizio sociale, perché magari fragili, oppure situazioni in cui la famiglia era assolutamente una famiglia normale, tranquilla, formata dai genitori, dai nonni e dagli zii, quindi anche da una rete familiare. Questo non viene preso in considerazione, perché il principio di precauzione, così come viene definito, bypassa tutti gli altri principi.Pag. 47
Quello che contestiamo noi e che abbiamo visto in molti casi, che poi sono si sono riscontrati in errate tutele, è che nei principi di precauzione manca il principio del falso positivo.
Per quello che riguarda, ad esempio, gli indicatori dei maltrattamenti e degli abusi, ricordo che nei vari convegni l'associazione «Marcel rivuole la sua mamma» aveva fatto una analisi piuttosto attenta del Progetto Arianna, un progetto che veniva applicato nel comune di Genova. In questo progetto venivano declinati tutta una serie di indicatori comportamentali che secondo l'autore erano indicatori di abuso, abusi sessuali o maltrattamenti. A parte che la società scientifica non lo condivide, ma quello che manca è dall'altra parte una serie di indicatori per individuare il falso positivo. Infatti, questo non viene menzionato in nessun protocollo, in nessun accordo di rete e in nessun progetto ed è questo che secondo noi determina gli allontanamenti errati che sono una violenza inaudita, come abbiamo visto sia nei casi di Veleno e ancora di più nei casi di Bibbiano, ma anche su Internet quando i genitori filmano in autonomia l'allontanamento dei propri figli.
Per quello che riguarda il CISMAI, nel caso di Nidi violati, facendo riferimento al dossier – così abbiamo possibilità di essere oggettivi e non criticabili – riporto la vicenda di una ragazza che è stata affidata, per i tredici mesi in cui è stata allontanata dalla famiglia e durante i quali non ha potuto assolutamente incontrare i genitori, a una psicoterapeuta che era socia del CISMAI, ed era stata deprogrammata dalla famiglia per poter sostenere l'audizione protetta con il giudice.
Secondo alcune teorie questo non va fatto, perché in qualche modo toglie la veridicità dei fatti, è pregiudizievole e non è un comportamento adeguato. Tuttavia, non esistono indicatori per impedire questo, anzi c'è la libertà del servizio sociale e del Pag. 48funzionario che ha in carica il minore di agire come meglio crede, ma senza avere indicazioni precise.
PRESIDENTE . Bene. Io ho sempre una domanda relativa in realtà a questa parte. Proprio in relazione all'audizione del minore, nella casistica che ci viene proposta e nelle segnalazioni che ci arrivano il minore viene spesso audito dal giudice onorario che non è un giudice togato, quindi non ha una formazione giuridica, ma è più facilmente uno psicologo, uno psicoterapeuta e ha le medesime conoscenze che probabilmente erano proprie di chi fa psicoterapia o di chi comunque compie un ausilio previsto nel provvedimento di allontanamento.
Io le chiedo se, nella vostra indagine e in quello che avete creato con la rete Nidi violati, avete avuto contezza di audizioni effettuate nell'ambito del tribunale dei minorenni da giudici togati, o se nella vostra ricognizione si tratta sempre di giudice onorari, se sono dati che avete a disposizione. Prego.
ANTONELLA DELLAPINA , presidente dell'Associazione «Noi nidiamo». No, questo fa parte di quei dati a cui noi volontari cittadini non possiamo accedere più di tanto, anche perché anche se nel momento in cui il genitore ti fa avere la documentazione – il genitore ha una parte di documentazione, ma molti genitori non riescono neanche a comprendere bene tutto quello gli sta capitando –, sono tutte informazioni non documentate.
GIOVANNA PRETOLINI , rappresentante dell'Associazione «Noi nidiamo». Possiamo dire che sono informazioni che solo l'avvocato che segue la famiglia può conoscere, perché ovviamente la famiglia non riesce a distinguere il provvedimento e non riesce a distinguere se si tratta di un giudice togato o di giudice onorario. Quindi o gli viene detto dall'avvocato che li segue, o Pag. 49la famiglia – genitori e altri familiari – non sono assolutamente in grado di comprenderlo. Questo vale anche per la gente comune, poiché, per quanto riguarda la differenza tra un giudice togato e un giudice onorario, nel momento in cui vedono un magistrato o una persona che svolge la funzione di magistrato, per loro è un tutt'uno. Quindi è una distinzione effettivamente non facile per la famiglia.
PRESIDENTE . Se non ci sono altri interventi, chiudiamo l'audizione. Ringraziamo le professoresse Dellapina e Petrolini dell'Associazione «Noi nidiamo» per avere contribuito con la loro partecipazione alla nostra inchiesta. Dichiaro chiusa la seduta.
La seduta termina alle 16.10.
 
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