SOLE 24 ORE 24-02-2023

Sezione: GIUSTIZIA-NORMATIVA
La costituzione di parte civile equivale alla querela
Autore: Negri Giovanni

Riforma penale La costituzione di parte civile equivale alla querela —p.38
La costituzione di parte civile equivale alla querela
È determinante la conferma della volontà di punizione da parte della vittima del reato
Riforma penale
La Cassazione interviene sul cambiamento della procedibilità Giovanni Negri
La costituzione di parte civile equivale nei fatti alla presentazione di querela e, quindi, un cambiamento delle condizioni di procedibilità non impedisce la perseguibilità. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 7878 della Quarta sezione penale, depositata ieri, che interviene su uno dei punti più caldi della prima fase di applicazione della riforma del processo penale. Questione assai discussa è stata proprio il cambiamento delle condizioni di procedibilità per una serie di reati. E tanto controversa da aver spinto il ministero della Giustizia a intervenire due volte. Prima con un decreto legge espressamente dedicato alla messa a punto di una più articolata disciplina transitoria e poi con un disegno di legge di parziale correzione e integrazione, ora in discussione alla Camera. Tra questi, anche le lesioni personali stradali gravi e gravissime, ma senza la presenza di circostanze aggravanti. E proprio su un procedimento relativo a questo delitto è intervenuta ora la pronuncia della Cassazione, trattandosi di un caso di investimento stradale intervenuto in prossimità di un attraversamento pedonale, in seguito al quale la vittima aveva riportato danni gravi. Sia in primo grado sia in appello era stata affermata la responsabilità dell'automobilista nei confronti della
vittima costituitasi parte civile in giudizio. Ora, davanti all'intervenuto cambiamento delle condizioni di procedibilità, tra gli elementi da valutare da parte della Corte c'era anche il possibile riconoscimento d'ufficio del proscioglimento dell'imputato. Tuttavia la decisione della Cassazione è stata di inammissibilità dell'impugnazione, ritenendo irrilevante nel caso esaminato la necessità della presentazione della querela al posto della vecchia procedibilità d'ufficio per le lesioni stradali gravi. La Corte, infatti, per arrivare a questa conclusione ricorda quanto affermato nella primavera del 2018 in circostanze analoghe (cambiamento delle condizioni di procedibiità per alcuni reati): a rilevare è la conferma della volontà di punizione da parte della vittima del reato. Una volontà che, nel caso esaminato, è del tutto evidente, considerata la costituzione di parte civile e la sua persistenza anche dopo l'introduzione dell'obbligo di deposito della querela. Tanto basta per fare ritenere infondato questo motivo di ricorso. Sempre ieri, un'altra sentenza della Cassazione, la 7876, ha confermato quanto affermato pochi giorni fa, sempre in tema di nuove condizioni di procedibilità. La Corte ha così ritenuto che il giudizio di inammissibilità del ricorso e quindi la mancata costituzione di un valido rapporto processuale travolga anche l'eventuale necessità di presentazione della querela come conferma dell'istanza punitiva della parte danneggiata dal reato.

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